Incompatibilità

Attività compatibili con il contratto di formazione specialistica

Compatibilità ordinaria

Il Decreto legislativo n. 368/1999 prevede che “Per la durata della formazione a tempo pieno al medico specializzando è inibito l'esercizio di attività libero professionale all'esterno alle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private” (art. 40).

Sono compatibili con la formazione specialistica esclusivamente le seguenti attività:

  • esercizio della libera professione intramuraria;
  • guardia medica; sostituzione di medico di base; guardia turistica (ora incarichi convenzionali di Medicina generale);
  • collaborazione con Enti che svolgono attività di raccolta di sangue.
  • fino al 31/12/2026, in via sperimentale, in deroga alle incompatibilità previste dall’articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ed in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo rimanendo quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di spesa di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, i medici in formazione specialistica regolarmente iscritti al relativo corso di studi possono assumere, su base volontaria e al di fuori dall’orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi sanitari del Servizio sanitario nazionale o delle strutture sanitarie private o libero – professionali, per un massimo di 8 ore settimanaliDecreto Legge del 30 marzo 2023 n. 34 articolo 12, comma 2 (convertito dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56 e ss.mm.ii) 

Queste attività possono essere svolte esclusivamente al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica, fermo restando che in nessun caso possono rivelarsi pregiudizievoli rispetto agli obblighi che discendono in capo allo specializzando. Lo specializzando deve sempre tempestivamente informare il Direttore della Scuola di Specializzazione ed inviare a sam.carrieremfs@unibo.it una dichiarazione, controfirmata per presa visione dal Direttore della Scuola di Specializzazione, in cui siano indicati data di decorrenza, chi conferisce l'incarico, durata dell'incarico, luogo di svolgimento, modalità e impegno orario previsto nello stesso. La modulistica è disponibile in fondo alla pagina. 

Si ricorda che il medico in formazione specialistica, se al momento dell'immatricolazione sussiste un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni dall'impiego. Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Il medico specializzando può partecipare ai corsi di formazione specifica in medicina generale solo una volta terminato il corso di specializzazione o rinunciando al corso stesso.

 

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Compatibilità Emergenza 

I seguenti incarichi si svolgono durante l’orario di formazione specialistica e il periodo di attività è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma. Le proposte delle aziende devono pervenire con anticipo al seguente indirizzo scriviunibo@pec.unibo.it. 

Lo specializzando deve sempre tempestivamente informare il Direttore della Scuola di Specializzazione ed inviare a sam.carrieremfs@unibo.it una dichiarazione, controfirmata per presa visione dal Direttore della Scuola di Specializzazione, in cui siano indicati data di decorrenza, chi conferisce l'incarico, durata dell'incarico, luogo di svolgimento, modalità e impegno orario previsto nello stesso. La modulistica è disponibile in fondo alla pagina. 

In particolare:

  • Decreto Legge del 27 dicembre 2024, n. 202, art. 4, comma 3 (convertito dalla Legge 21 febbraio 2025, n.15):  ha prorogato al31/12/2025la possibilità per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, ai medici specializzandi iscritti all'ultimo e al penultimo annodi corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all’art. 1 comma 547 della Legge del 30 dicembre 2018, n. 145, di durata non superiore a sei mesi. Gli specializzandi restano iscritti alla SSM e percepiscono la borsa universitaria, integrata dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti (articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234earticolo 2-bis, comma 3 Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27); 
  • Decreto Legge del 27 dicembre 2024, n. 202, art. 4, comma 3 (convertito dalla Legge 21 febbraio 2025, n.15): ha prorogato al31/12/2025la possibilità per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale di conferire incarichi di lavoro a tempo determinato ai medici specializzandi iscritti all’ultimo e al penultimo annodi corso delle scuole di specializzazione, della durata massima di 6 mesi. Tali incarichi sono prorogabili previa definizione dell'accordo di cui al settimo periodo dell'articolo 1, comma 548-bis, della Legge del 30 dicembre 2018, n. 145. Il periodo di attività svolto dai medici specializzandi è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all’attività lavorativa svolta (articolo 2-ter del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27);
  • il Decreto Legge del 27 dicembre 2024, n. 202, articolo 4, comma 10 ha disposto la possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in Pediatria di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN (Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, articolo 2-quinquies, comma 4, convertito nella Legge del 24 aprile 2020, n. 27); 

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Conseguenze dell'incompatibilità

La violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità è causa di risoluzione anticipata del contratto.

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Accordo per la disciplina della formazione specialistica a tempo parziale ai sensi della L. 145.2018

L'Università di Bologna ha sottoscritto con la Regione Emilia Romagna, insieme alle altre Università regionali, l’Accordo generale per la disciplina della formazione specialistica a tempo parziale ai sensi della L. 145.2018, per consentire alle Aziende sanitarie regionali, accreditate per la tipologia di Scuola, di assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale gli specializzandi iscritti a partire dal secondo anno di corso 

Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa, possono procedere, fino al 31 dicembre 2027, all'assunzione dei medici in formazione specialistica a partire dal secondo anno utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 547. Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale ha durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica. A decorrere dalla data del conseguimento del titolo, coloro che sono assunti ai sensi del comma 548 bis sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale.  

La struttura operativa nella quale lo specializzando è assegnato sulla base del contratto di lavoro, deve essere accreditata come struttura di sede o collegata (ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017) all’interno della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse (della tipologia a cui è iscritto il medico in formazione specialistica). 

 Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché le strutture sanitarie private accreditate, le cui unità operative non appartengono alla rete formativa per la disciplina oggetto di concorso, possono procedere alle assunzioni ai sensi del presente comma previa certificazione della sussistenza degli standard generali e specifici richiesti per l'accreditamento delle strutture facenti parte delle reti formative in base alla normativa vigente. La certificazione è rilasciata, entro novanta giorni dalla richiesta, per ciascuna procedura concorsuale, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'Università e della ricerca. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero dell'Università e della ricerca adotta il provvedimento di inserimento nelle reti formative delle strutture.  

Sono fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. 

Per tutta la durata del contratto di lavoro gli specializzandi non hanno diritto al trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica. 

Per informazioni su eventuali ulteriori Accordi con Regioni diverse dalla Regione Emilia – Romagna, occorre contattare l’ufficio competente 

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Allegati

Modulo incompatibilità [.docx 19 KB]

Contatti

SAM - Settore Medici in formazione specialistica - Ufficio Carriere medici in formazione specialistica

Per gli adempimenti amministrativi e informazioni relative a concorso di ammissione, immatricolazioni, diplomi, trasferimenti, rinunce, sottoscrizione del contratto, maternità, certificazioni e pergamena.

Indirizzo

Via Massarenti 9 - Polo Murri Bologna (BO)

Polo didattico Murri - Policlinico S.Orsola-Malpighi - Via Massarenti 9 - 40138 Bologna.
Lo sportello è aperto solo su appuntamento.
Recapito postale: Via Zamboni 33 - 40126 Bologna
Orari

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì:
9:00 - 11:30
martedì e giovedì:
14:00 - 15:30

Telefono
+39 051 2094681

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