Cos’è il Servizio Ispettivo
Le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 1 comma 62 della legge 662/1996, hanno l’obbligo di istituire un proprio Servizio Ispettivo, al fine di effettuare verifiche ispettive sui dipendenti.
L’attività di verifica è compiuta sulla base di un controllo annuale a campione svolto con metodologie informatiche e consiste nell’individuare e segnalare:
- l’eventuale svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata dall’Amministrazione;
- l’eventuale svolgimento di attività extraistituzionale incompatibile con le funzioni e gli interessi dell’Università, nonché con le norme generali in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi.
Le categorie professionali di dipendenti soggetti all’attività di verifica, tenuto conto degli ordinamenti professionali vigenti, sono le seguenti:
- personale docente e ricercatore: le professoresse e i professori di prima fascia, ivi compresi i professori straordinari di cui all’art. 1, comma 12 della Legge 4 novembre 20025 n. 230; le professoresse e i professori di seconda fascia, le ricercatrici e i ricercatori anche a tempo determinato, in servizio presso l’Ateneo;
- personale tecnico amministrativo (a tempo determinato e indeterminato): il personale tecnico amministrativo, il personale dirigente, i collaboratori esperti linguistici, in servizio presso l’Ateneo.
Chi fa la verifica
In ottica di massima imparzialità ed indipendenza nello svolgimento delle funzioni ispettive, l’attività di verifica è posta in capo ad una Commissione esterna, che dura in carica tre anni e non è rinnovabile, i cui componenti sono individuati, previo espletamento di una procedura selettiva, sulla base di specifica esperienza e competenza professionale possedute in materia.
Il limite temporale della verifica
L’ambito temporale dell’attività di controllo a campione è circoscritto all’ultimo anno solare di cui, alla data del sorteggio, risultino effettivamente disponibili i dati reddituali, tenuto conto delle scadenze determinate dall’Agenzia delle Entrate.
Il procedimento di verifica
Il procedimento è disciplinato dal Regolamento per il funzionamento del Servizio Ispettivo, D.R. n. 662/2024 del 06/05/2024.
Il Servizio Ispettivo procede ad effettuare verifiche a campione, con cadenza annuale. Il campione del personale soggetto a verifica viene determinato mediante un’estrazione a sorte - che si svolge secondo metodologie informatiche - di un numero di nominativi, pari al 3% per ogni categoria professionale, dei dipendenti in servizio alla data dell’estrazione. Alle procedure di sorteggio prendono parte i componenti della Commissione e per equità, un rappresentante del personale docente e ricercatore ed un rappresentante del personale tecnico amministrativo.
L’amministrazione, al fine di favorire una maggiore trasparenza, provvede a rendere noti il luogo e la data del sorteggio mediante avviso pubblicato all’interno della presente pagina.
Al personale estratto viene successivamente inoltrata all’indirizzo di posta elettronica istituzionale una comunicazione formale di avvio del procedimento.
I dipendenti interessati dalla verifica, dovranno trasmettere in formato elettronico, entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, al Servizio Ispettivo, la seguente documentazione:
- copia della documentazione fiscale: dichiarazione dei redditi (unitamente a copia della ricevuta di avvenuta presentazione della medesima), limitatamente alle sezioni riportanti emolumenti da lavoro dipendente o autonomo, con allegati, in copia, i documenti (notule, fatture o CU) attestanti la percezione degli eventuali compensi in essi descritti ad esclusione della CU rilasciata dall’Ateneo;
- dichiarazione relativa alle attività che hanno prodotto i redditi riportati nelle predette sezioni, formulata in base al modello predisposto dal responsabile del procedimento e reso disponibile anche sulla presente pagina.
Il Servizio Ispettivo acquisisce ogni altro elemento di indagine direttamente dagli uffici dell’Amministrazione e può effettuare controlli, anche nell’ambito dei servizi di cooperazione informatica, presso le Camere di Commercio e gli Albi Professionali, nonché presso gli uffici finanziari e fiscali competenti.
Il termine di conclusione del procedimento è di 90 giorni.
Il trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati, da parte del Servizio Ispettivo, avviene nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003 e successive modifiche e integrazioni. I dati personali raccolti, necessari al procedimento di verifica, sono trattati dai componenti della Commissione del Servizio Ispettivo e dal personale interno appositamente autorizzato allo scopo, mediante adeguate garanzie e misure di sicurezza.
L’informativa completa è reperibile sul sito istituzionale di Ateneo, all’interno della sezione dedicata alle “Informazioni sul trattamento dei dati personali”.
Per saperne di più
- Art. 1 comma 62, Legge 662 del 23 dicembre 1996 Pubblicato
- Art. 53 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Pubblicato
- Articolo 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 Pubblicato
- Regolamento di Ateneo recante la disciplina del regime delle incompatibilità e del procedimento di rilascio delle autorizzazioni per l’assunzione di incarichi extraistituzionali dei professori e dei ricercatori universitari Pubblicato
- Regolamento di Ateneo recante la disciplina gli incarichi extraistituzionali del personale dirigente, tecnico amministrativo e dei collaboratori esperti linguistici Pubblicato